1. Per la tutela, il versamento e la consultazione dei documenti relativi ai crimini nazifascisti si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Tuttavia il mantenimento del regime di riservatezza o comunque di ogni limite alla consultazione sui documenti stessi è consentito esclusivamente per ragioni attuali di sicurezza nazionale o per obblighi internazionali assunti dall'Italia.
a) il direttore generale degli Archivi di Stato, che la presiede;
b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) un rappresentante del Ministero della giustizia;
f) un rappresentante del Ministero della difesa;
g) i Capi degli Uffici storici dello Stato maggiore dell'Esercito e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
h) un rappresentante dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;
i) cinque eminenti studiosi competenti per materia.
4. La Commissione, istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha sede presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
5. La Commissione:
a) localizza, identifica e inventaria i documenti relativi ai crimini nazifascisti custoditi o comunque detenuti presso qualsiasi amministrazione pubblica, ivi compresi i documenti previsti all'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. A tale fine essa ha pieno e completo accesso a ogni documento, anche se in tutto o in parte riservato
b) in applicazione della legislazione vigente, individua i documenti di cui alla lettera a) da versare immediatamente presso l'Archivio centrale dello Stato, gli archivi di Stato o le loro sezioni, gli archivi storici dei Ministeri della difesa e degli affari esteri o di altri enti pubblici esentati dal versamento all'Archivio centrale dello Stato, ovvero da versare entro un termine da essa stessa determinato, e cura i relativi adempimenti, vigilando sulla loro effettuazione;
c) in deroga alle vigenti disposizioni sulla competenza in materia di consultazione e di declaratoria di riservatezza sui documenti, delibera sul carattere riservato dei documenti di cui alla lettera a).
6. Le commissioni istituite presso i Ministeri e gli enti interessati ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prestano ogni utile collaborazione alla Commissione.
7. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla sua costituzione con l'approvazione di una relazione al Ministro per i beni e le attività culturali, nella quale dà conto anche dell'attività delle commissioni di cui al comma 6.
8. Il Ministro per i beni e le attività culturali riferisce ogni sei mesi alle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sui lavori della Commissione, anche relativamente ai criteri adottati nonché alle determinazioni assunte in ordine alla consultabilità dei documenti; al termine dei lavori della Commissione, presenta senza indugio alle Camere una relazione sull'attività della Commissione, sull'esito dei suoi lavori e sugli eventuali problemi emersi. Relativamente a questi ultimi la relazione illustra i provvedimenti adottati per porvi rimedio e formula proposte legislative. Nella relazione, il Ministro riferisce altresì circa il funzionamento